Bilancio preventivo e consuntivo

Art. 29  Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

C.1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
C1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell’articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

Previsionale 2020-2022

Previsionale 2021-2023

 

Rendiconto anno 2020

 

Rendiconto anno 2019

Previsionale 2019-2021

DUP 2019_2021
DUP 2019_2021 (405 KB)

Rendiconto anno 2018

Previsionale 2018-2020

Bilancio 2018
Bilancio 2018 (107 KB)

Previsionale 2017

Conto 2017
Conto 2017 (91 KB)

Bilancio 2017
Bilancio 2017 (107 KB)

Bilancio e rendiconto 2016

Conto 2016
Conto 2016 (92 KB)

Bilancio 2016
Bilancio 2016 (107 KB)

Bilancio 2015

Consuntivo 2014

Bilancio  2013

Consuntivo 2012

Relazioni