In occasione delle elezioni politiche gli elettori italiani residenti all’estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, votano per corrispondenza per eleggere i propri rappresentanti alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica scegliendoli fra i candidati che si presentano nella propria ripartizione della circoscrizione Estero. La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori- i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli elettori residenti all’estero – fa comunque salva la possibilità dei medesimi elettori di optare per il voto in Italia, in favore di candidati della circoscrizione nella quale è ricompreso il proprio comune d’iscrizione nelle liste elettorali. L’opzione è valida solo per una consultazione elettorale. Di seguito si riporta una nota informativa relativamente a termini e modalità di esercizio dell’opzione nonchè il modello predisposto dal Ministero degli Affari Esteri.